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Certificato di sicurezza (Rilascio – rinnovo – convalida per evento straordinario)

Il Certificato di Sicurezza è il documento che attesta la rispondenza dell’unità da diporto alle disposizioni di cui l’art. 50 del D.M. 146/2008.

RILASCIO – (Visita iniziale)
Il certificato di sicurezza è rilasciato, all’atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, da un organismo tecnico. L’unità viene sottoposta ad accertamento completo delle caratteristiche di sicurezza e navigabilità.

CONVALIDA (Visita occasionale)
Nel caso in cui l’unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico. Saranno effettuati gli accertamenti atti a valutare il ripristino dei requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza
 
RINNOVO (Visita periodica)
Il certificato si sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un’attestazione di idoneità da parte di un organismo tecnico. L’imbarcazione è sottoposta ad una vista per il rinnovo del certificato di sicurezza.


Idoneità al noleggio di imbarcazioni

Rilascio – rinnovo triennale – convalida

Le unità da diporto (imbarcazioni) impiegate in attività di noleggio devono possedere il certificato di idoneità rilasciato dall’Autorità Marittima. Ai sensi dell’art. 80 del D.M. 146/2008 sono sottoposte alle seguenti visite da parte di un organismo tecnico notificato il quale rilascia la dichiarazione di idoneità al noleggio:

  1. Visita iniziale, prima dell’impiego nelle attività di noleggio, ad esclusione delle unità immesse per la prima volta in servizio;
  2. Visite periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di idoneità al noleggio (3 anni);
  3. Visite occasionali quando se ne verifichi la necessità.


Modifiche rilevanti unità da diporto non marcate CE

Come previsto dalla “circolare MIT PROT. 0014281 del 21/05/2019”, qualsiasi modifica dell’unità che produca effetti sui requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dal D.lgs 171/2005, deve prevedere una procedura di conferma di tali requisiti ad opera di un organismo notificato.

Fanno parte delle modifiche rilevanti i seguenti casi:

  • Variazione delle dimensioni principali dell’imbarcazione;
  • Variazione del numero di persone trasportabili;
  • Variazione di potenza;
  • Variazione del numero di motori installati;
  • Variazione del sistema di trasmissione;
  • Variazione dell’impianto del combustibile;
  • Estensione dei limiti di navigazione;
  • Variazione della disposizione dei pesi a bordo;
  • Modifiche strutturali.

L’unità verrà sottoposta a visita per la verifica dei requisiti di sicurezza, a buon esito di tali controlli verrà rilasciato un attestato di idoneità.


Marcatura CE unità da diporto da 2,5 mt fino a 24 mt

La direttiva 2013/53/UE prevede che le imbarcazioni di nuova costruzione, con lunghezza fino a 24 metri, debbano essere in possesso della marcatura CE per poter essere immesse sul mercato nella comunità europea.

Ai fini della marcatura CE l’organismo tecnico ANS applica i seguenti moduli:

  • Modulo A1 – Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto
  • Modulo B – Esame UE del tipo (per produzione in serie)
  • Modulo G – Verifica della singola unità
  • Modulo APC – Accertamento post costruzione (in caso di modifiche ad unità CE esistente, autocostruzione, cambio di destinazione d’uso, estensione limiti di navigazione, ecc.)

Marcature CE componenti

La marcatura CE dei componenti nel settore della nautica è un requisito necessario per tutta la componentistica delle imbarcazioni, immessa sul mercato della Comunità Europea.

  • Dispositivo che impedisce l’avviamento dei motori fuoribordo con marcia intestata;
  • Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi;
  • Serbatoi del carburante destinati a impianti fissi e tubazione del carburante;
  • Boccaporti e oblò prefabbricati;
  • Protezione antincendio per motori entrobordo ed entrobordo con comando a poppa a benzina e per gli spazi contenenti serbatoi di benzina.

La direttiva 2013/53 UE prevede l’obbligo della marcatura CE per le seguenti categorie di componenti:


Certificato emissioni acustiche

Ai sensi della direttiva 2013/53 UE, ai fini della marcatura CE del prodotto, necessaria per la sua messa in commercio nella Comunità Europea, è obbligatorio certificare le emissioni acustiche di moto d’acqua, motori di propulsione installati o destinati ad essere installati su imbarcazioni di diporto ed imbarcazioni da diporto stesse. Le procedure di valutazione variano a seconda della tipologia di emissioni.


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