Certificato di idoneità per il noleggio delle unità da diporto: quando occorre?

Certificato di idoneità per il noleggio delle unità da diporto: quando occorre?

Anche le unità da diporto impiegate in attività di noleggio devono possedere il certificato di idoneità rilasciato da un organismo tecnico notificato. A stabilirlo è l’articolo 80 del D.M. 146/2008, nel quale vengono stabilite le visite a cui deve sottoporsi l’unità per ottenere la certificazione di idoneità al noleggio. 

Esiste però una differenza sostanziale tra il noleggio occasionale e il noleggio ordinario di unità da diporto,  che risiede nella natura non commerciale del primo. 

Certificato idoneità noleggio: differenza tra ordinario e occasionale

Per il noleggio occasionale occorre infatti il semplice certificato di sicurezza; per il noleggio ordinario, invece, è fondamentale il rilascio del certificato di idoneità al noleggio. Non solo. Le differenze risiedono in: 

  • Per il noleggio ordinario il numero massimo è di 12 passeggeri (escluso equipaggio) trasportabili a bordo;
  • Per il noleggio occasionale (o anche di locazione, gestito da privati) il numero resta di 12 passeggeri (escluso equipaggio) ma secondo quanto stabilità nella circolare del 6 dicembre del 2019 dell’allora Ministero dei Trasporti, “il noleggio occasionale non è inquadrato nell’uso commerciale e quindi non vi è necessità di eseguire gli adempimenti amministrativi di cui all’art. 2 del d. Igs. 171/2005 o di ottenere specifiche certificazioni di sicurezza, lo stesso non può essere esercitato usufruendo di ulteriori deroghe alle disposizioni generali sul noleggio nautico”.

Accade non di rado che l’utilizzo dell’Istituto del noleggio occasionale venga utilizzato oltre il disposto normativo, creando una vera e propria attività commerciale tanto da diventare attività concorrenziale quanto sleale con le attività svolte regolarmente dalle imprese di noleggio adibite allo scopo. 

Il noleggio occasionale e l’uso commerciale


Il noleggio occasionale della propria imbarcazione non costituisce un “uso commerciale dell’unità” e i proventi, solo se i contratti hanno una durata complessiva non superiore a 42 giorni, possono essere assoggettati a una imposizione sostitutiva del 20% da versare con Mod. F24 recante il codice tributo 1847.


L’art. 59-ter del D.L. n. 1 del 2012 (c.d. “Decreto Monti”) ha introdotto la possibilità per i titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzazione a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto, di concederle in noleggio in forma occasionale.

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L’attuale formulazione della norma di cui all’art. 49-bis del Codice della nautica da diporto recepisce le modificazioni apportate con il D.L. n. 69 del 2013 (in precedenza, infatti, la possibilità di fruire del regime agevolativo in parola, era limitata alle persone fisiche ed era subordinata a un limite quantitativo di proventi: 30.000 euro annui). La scelta comporta, in ogni modo, data l’impostazione forfetaria del regime impositivo, l’esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute nella stessa attività di noleggio.

Il noleggio occasionale è previsto nei soli casi di imbarcazioni o navi da diporto iscritti nei registri nazionali (art. 49-bis del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171). Per poter fruire dell’imposta sostitutiva (di quelle sul reddito e delle relative addizionali) occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate l’effettuazione del noleggio; tale comunicazione deve essere trasmessa prima dell’inizio di ciascuna attività di noleggio, allegandola (in formato “.pdf”, “.gif”, “.tiff” o “.jpg”) a un messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella: dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it

Il noleggio occasionale è subordinato alla comunicazione da inviare, oltre che all’Agenzia delle Entrate, anche alla Capitaneria di porto territorialmente competente e, nell’ipotesi in cui il noleggio dia luogo a prestazioni di lavoro accessorio occasionale, anche all’Inps e all’Inail (cfr. D.M. 26 febbraio 2013 e D.M. 7 ottobre 2014, emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali). Il modello di comunicazione, unitamente alle prescrizioni di specifico riferimento, è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, le copie delle comunicazioni, con le relative ricevute di trasmissione, e dei contratti di noleggio, devono essere tenute a bordo dell’imbarcazione o nave da diporto, a disposizione degli Organi di controllo.

Certificato di idoneità al noleggio: come si ottiene?

Le unità da diporto (imbarcazioni o natanti) impiegate in attività di noleggio ordinario devono possedere il certificato di idoneità al noleggio. Ai sensi dell’art. 80 del D.M. 146/2008 sono sottoposte alle seguenti visite da parte di un organismo tecnico notificato il quale rilascia la dichiarazione di idoneità al noleggio:

  1. Visita iniziale, prima dell’impiego nelle attività di noleggio, ad esclusione delle unità immesse per la prima volta in servizio;
  2. Visite periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di idoneità al noleggio (3 anni);
  3. Visite occasionali quando se ne verifichi la necessità.

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